SOS Gaia
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Stop all’utilizzo dei cacciatori per il controllo della fauna

 

Le associazioni ENPA, LAC, LAV, OIPA, SOS Gaia in data odierna hanno scritto al Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e all’Assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero chiedendo il rispetto delle decisioni della Corte Costituzionale che con Sentenza n. 139 del 23 maggio 2017 ha abrogato alcune norme della Legge regionale della Liguria affermando quattro principi che dovranno trovare accoglimento innanzitutto nel testo della nuova legge di regolamentazione della caccia e tutela della fauna in discussione in queste settimane nella III Commissione del Consiglio regionale.

1 - Controlli faunistici di competenza esclusiva degli agenti venatori pubblici e non delle squadre di cacciatori
Sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che abilitano le squadre di cacciatori o altri cacciatori privati (c.d. “selecontrollori”) alle operazioni di controllo faunistico diverse dalla caccia vera e propria. Non è possibile sostituire i guardiacaccia pubblici con le guardie volontarie o con cacciatori privati (c.d selecontrollori) per le azioni di contenimento delle specie problematiche per l’agricoltura. Nemmeno è possibile affidare strumenti di cattura (gabbie, recinti o altro) a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 19 della L. 157/1992.

2 - Gli interventi di tipo ecologico sono prioritari rispetto agli abbattimenti
I piani di abbattimento della fauna selvatica non possono attuarsi prima che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) abbia verificato l'inefficacia dei metodi di controllo ecologico e non è sufficiente tenere conto delle modalità indicate dall'ISPRA con le linee guida per eseguire il piano di abbattimento.

3 - I capi feriti durante l’attività venatoria devono essere curati e non abbattuti
E’ vietato abbattere gli ungulati precedentemente feriti, se il loro rinvenimento avviene nelle zone di divieto o nei successivi giorni di “silenzio venatorio”(martedì e venerdì) dei periodi di caccia aperta agli ungulati.

4 - L’allenamento dei cani da caccia non può avvenire in periodo di divieto venatorio
Scrive la Corte: E’ assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla individuazione del termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, che cadrebbe in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata.”
Le Province e la Città Metropolitana sono state diffidate dall’intraprenedere azioni in difformità dalla legge.

Le associazioni ENPA, LAC, LAV, OIPA, SOS Gaia chiedono che vengano assunte dalle Pubbliche Amministrazioni modalità gestionali della fauna selvatica rispettose del benessere degli animali e dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale.

30 Giugno 2017
Per: ENPA, LAC, LAV, OIPA, SOS Gaia

Roberto Piana

 

 

30 giugno 2017

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