Comunicato stampa del Tavolo Animali & Ambiente
Torino, 27 maggio 2020
Il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle Associazioni Ambientaliste e Animaliste ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA e SOS Gaia, accoglie con soddisfazione l’esito del ricorso del Tribunale Amministrativo Regionale.
A seguito del ricorso presentato da 4 associazioni del Tavolo Animali & Ambiente (LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, SOS Gaia) con sentenza del 20 maggio 2020 il TAR del Piemonte ha dato torto alla Regione Piemonte e l’ha condannata al pagamento delle spese nei confronti dei ricorrenti nella misura di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Tempo e soldi pubblici che gli amministratori regionali avrebbero potuto risparmiare semplicemente rispettando la legge !
Il ricorso era stato presentato contro alcune disposizioni del calendario venatorio 2019/2020 ed il TAR il 16 ottobre 2019 aveva già in parte accolto la domanda di sospensione incidentale del provvedimento impugnato. Tre erano all’origine le motivazioni del ricorso:
1) L’annotazione da parte del cacciatore sul tesserino regionale del capo abbattuto “a recupero avvenuto” e non nelle immediatezze dell’abbattimento con conseguente favoreggiamento di atti illeciti volti al superamento dei limiti di carniere.
2) Esenzione dell’immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino regionale per i cacciatori nelle aziende private di caccia (Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie).
3) Esclusione del divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue ai parchi, previsto dalla legge, per i cacciatori non residenti.
Per quanto riguarda i punti 1) e 3) la Regione era già corsa ai ripari modificando la DGR del calendario venatorio 2019/2020 e riconoscendo una interpretazione restrittiva del calendario venatorio tale da limitare la caccia nelle aree contigue ai parchi ai soli cacciatori residenti nell’Area protetta e nell’Area contigua.
La Regione Piemonte aveva invece resistito nel concedere l’esenzione dell’annotazione dei capi abbattuti per i cacciatori nelle aziende private di caccia sostenendo che il regime di favore era motivato “con la diversa organizzazione e funzione degli istituti di gestione privata della caccia “
Il TAR ha dato torto alla Regione Piemonte e l’ha condannata.
TUTTI I CAPI DI FAUNA SELVATICA DOVRANNO ESSERE ANNOTATI IMMEDIATAMENTE SUL TESSERINO VENATORIO REGIONALE DA PARTE DEL CACCIATORE ANCHE NELLE AZIENDE PRIVATE DI CACCIA
Aspettiamo a giorni la pubblicazione del calendario venatorio 2020/2021 e ci auguriamo che non contenga nuovi vizi di legittimità. Vigileremo sui comportamenti di questa Giunta Regionale che ha già dato numerosi segnali di scarsa attenzione verso la tutela della fauna selvatica e ampio sostegno alle deteriori istanze del mondo venatorio.
Per il Tavolo Animali & Ambiente:
Roberto Piana
LAC Piemonte
27 maggio 2020