È giusto rispettare le fedi religiose quando queste implicano la tortura di esseri senzienti?
Leggiamo su “La Stampa” del 13 Luglio che la “Festa del sacrificio” è incominciata male. A San Benigno Canavese (TO) infatti è successo quel che si legge nello stralcio di articolo allegato… meno male che sono intervenuti il Sindaco ed i Carabinieri i quali hanno incriminato sette persone che saranno giudicate speriamo anche per “maltrattamento ed uccisione di animali” (art 544 bis e ter del C. P.).
La macellazione rituale si basa sul rispetto di precetti ben precisi imposti da alcune religioni. Sia la legge islamica che i precetti ebraici prescrivono una serie di regole da seguire per rendere la carne commestibile ai fedeli di queste religioni. Le caratteristiche del procedimento di abbattimento dell'animale sono riassunte nel termine Halal (lecito), per i musulmani, e Kosher per gli ebrei.
Nel rispetto della libertà di religione, così come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Regolamento 1099/2009 (CE) concede un certo grado di sussidiarietà a ciascun stato membro. In Italia è stata concessa la deroga purché la macellazione rituale avvenga in macelli autorizzati e sotto controllo delle autorità sanitarie locali (Art.4, comma 4 REG 1099/2009).
Il Servizio veterinario territorialmente competente effettuerà un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione rituale.
Il parere favorevole deve essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione sul portale dei sistemi informativi del ministero della Salute “S.INTE.S.I.S”. La macellazione con rito religioso deve rispettare determinati obblighi secondo il Regolamento1099/2009 (CE).
La norma è chiara, la macellazione rituale, quindi senza stordimento preventivo, non può essere effettuata se non negli impianti autorizzati. L'operatore addetto alla iugulazione deve essere in possesso del certificato d’idoneità e i sistemi meccanici di immobilizzazione devono essere adeguati a contenere gli animali durante la pratica della iugulazione.
La Direzione ministeriale ricorda inoltre che l’operatore addetto alle macellazioni rituali deve essere a conoscenza dei controlli sistematici che dovrà fare su tutti gli animali per la verifica dell’assenza dei “segni di coscienza o sensibilità” e l’assenza dei “segni di vita” prima di procedere al rilascio dell’animale sottoposto alla macellazione. Tali requisiti dovranno essere descritti dettagliatamente nella “procedura operativa standard” dell’impianto di macellazione.
Le macellazioni dovranno essere programmate prevedendo la distribuzione su più giornate. La macellazione è consentita alle sole specie e al numero di capi autorizzati. Anche il conferimento dei capi e del ritiro delle carni richiede una programmazione, con individuazione di rappresentanti per diversi gruppi familiari conferenti animali al fine di diminuire l’afflusso di singoli utenti al macello.
Le macellazioni rituali ricadono sotto la disciplina del Regolamento (CE) n° 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
Quest’anno la “Festa del sacrificio” si è tenuta tra il 19 e 23 luglio e, visto il perdurare del periodo di emergenza sanitaria, resta inteso che devono essere rispettate tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19. Il Ministero dell’Interno viene informato per quanto di competenza e per diffusione della informazione a livello territoriale.
Nella mia carriera di Medico veterinario e Docente di “Medicina Legale veterinaria, legislazione veterinaria e protezione animale” all’Università di Torino mi è capitato di assistere presso il macello comunale sia alla macellazione islamica sia a quella ebraica: ambedue senza stordimento ed attraverso la iugulazione diretta. Nel caso della macellazione degli ovicaprini secondo la regola mussulmana l’animale veniva posto su un tavolo con la testa, più o meno in direzione della Mecca, e l’operatore con un coltello a punta, affilatissimo recideva i grossi vasi del collo per dissanguare il soggetto trattenuto in decubito laterale da qualche aiutante. Per i bovini invece, posti sempre più o meno in direzione della Mecca, gli addetti procedevano con l’animale in piedi ed al quale con una catena veniva sollevato all’indietro un arto posteriore in modo che l’appoggio a terra non fosse più quadrupedale per togliergli l’equilibrio ed ottenere la migliore contenzione possibile per l’operatore, anche in questo caso armato di coltello appuntito ed affilato potesse recidere totalmente, con movimento rapido, i grossi vasi bilateralmente. Giudicai raccapriccianti le due metodologie e decisi che la mia didattica pratica agli studenti del mio corso si sarebbe limitata alle macellazioni previo stordimento con i metodi tradizionali.
Ma se è vero che la macellazione islamica è macabramente crudele anche quella ebraica non è da meno. Chiesi di assistervi come Medico veterinario e Docente universitario e potei presenziare al rito di macellazione ebraica di un vitello che condotto in una stanza appartata venne, con l’applicazione di “balze” ai quattro arti, abbattuto sul fianco e poi, legate le quattro zampe fra di loro, fu appeso al soffitto con un verricello che riuscì a posizionare l’animale sulla schiena mentre un addetto manteneva la testa estesa forzatamente sul collo esponendo questa zona al rabbino. Questi, vestito di nero e mormorando preghiere, estraeva da una scatola sacra un coltello di acciaio molto lungo ed affilatissimo, pareva appena uscito dalla molatura. Imbracciato lo strumento il rabbino con un rapido ed unico movimento di avantie indietro recise in un secondo o poco più, all’altezza delle prime vertebre cervicali, le strutture anatomiche carnee con grande precisione senza però staccare la testa dal tronco. Quel che ho descritto rientra nelle manovre consentite dalla Legge italiana per le macellazioni rituali nel chiuso delle strutture dichiarate idonee (i macelli) con la successiva ispezione delle carni da parte del Veterinario ufficiale del macello il quale appone i propri timbri sanitari per licenziare la carne al libero consumo. I quarti anteriori per la comunità ebraica e quelli posteriori ad altra destinazione.
In tempi più moderni si sono inventate delle gabbie metalliche di contenzione che possono ruotare su se stesse ad evitare l’incaprettamento degli arti sospesi al soffitto. Ma se è vero che la iugulazione del rabbino è così rapida ed efficace da non provocare dolore per l’istantanea perdita di coscienza, così come affermano gli esperti israeliti, è altrettanto vero però, a parer mio, che tutte le manovre di preparazione per esporre la gola dell’animale al taglio sono almeno causa di angoscia ed ansia.
Ho riassunto quel che consente la Legge italiana per le macellazioni rituali, da eseguire però nei macelli comunali e non nei cortili delle comunità mussulmane o sui ballatoi di certi quartieri degradati od addirittura “corampopulo” in riva al fiume Orco.
Certo nel prosieguo di tempo c’è da augurarsi che l’assetto legislativo nazionale segua l’esempio di Paesi come la Svizzera e la Svezia che hanno imposto lo stordimento preventivo obbligatorio degli animali e sempre negli impianti autorizzati senza alcun arretramento di fronte alle comunità ebraiche e mussulmane.
Marzio Panichi è Medico Veterinario, già Docente Universitario e consulente presso l'IRCCS di Candiolo
26 luglio 2022