Il TAR del Piemonte in data odierna ha accolto il ricorso di LAC, PRO NATURA e SOS GAIA per quanto riguarda la mancanza della Valutazione d’Incidenza nei Siti di Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità e ha sospeso il Calendario Venatorio 2012/2013 (e quindi la caccia) in tutta la Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria) rinviando il giudizio di merito al 23 ottobre 2013.
Ricordiamo che nei Siti Natura 2000, purché non sottoposti a tutela di altro tipo (ad esempio perché inseriti all’interno di Parchi o Riserve naturali) la caccia può essere permessa, purché sia scientificamente dimostrata la mancanza di effetti negativi sull’ecosistema o su alcune sue componenti di particolare pregio naturalistico.
La sentenza del TAR dimostra ancora una volta la inadeguatezza della Giunta Regionale nella gestione di una materia così delicata come la tutela dell’ambiente naturale e della fauna selvatica. Per quanto riguarda invece la mancanza del Piano Faunistico Venatorio Regionale, il TAR, pur riconoscendo la validità della censura mossa dalle associazioni ambientaliste e animaliste, non ha ritenuto di sospendere del tutto la caccia in quanto la Regione “ha dato inizio alle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio”. Come sia possibile che l’avvio delle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio (peraltro già avviate da anni) possa supplire alla sua mancanza non è dato sapere.
Per le associazioni ricorrenti si tratta indubbiamente di una vittoria anche se parziale che consente di tutelare le aree più sensibili e interessanti sotto il profilo naturalistico.
La decisione del Giudice Amministrativo creerà non pochi problemi ai cacciatori e ai soggetti incaricati della vigilanza perché non tutte le zone interessate (circa 400.000) sono tabellate. Solo quelle inserite nelle aree protette sono facilmente identificabili sul campo, mentre per tutte le altre (la cui estensione è pari a circa il 6% della superficie venabile della nostra regione) si dovrà fare riferimento alla cartografia pubblicata sul sito web della Regione.
Anche per le aree percorse dal fuoco, vietate per 10 anni alla caccia, (e non tabellate) i cacciatori devono fare riferimento alla cartografia presente in ogni comune, ma nel caso di ZPS e SIC la violazione del divieto di caccia esporrà il cacciatore non ad una semplice sanzione amministrativa bensì ad una più grave sanzione a carattere penale.
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11 ottobre 2012